Ordinanza
|
Art. 32 Durata di validità dell’attestato
1 L’attestato della disponibilità a informare e sorvegliare è valido tre anni. 2 Allo scadere della durata di validità, il Servizio SCPT può prorogarlo di altri tre anni se la persona obbligata a collaborare certifica che dal rilascio dell’attestato non sono stati operati cambiamenti che influiscono sul trasferimento dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare. 3 Il fornitore che non può più garantire la disponibilità a informare e sorvegliare ne informa senza indugio il Servizio SCPT. |