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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 3 dicembre 2019)
Art. 32Durata di validità dell’attestato
1 L’attestato della disponibilità a informare e sorvegliare è valido tre anni.
2 Allo scadere della durata di validità, il Servizio SCPT può prorogarlo di altri tre anni se la persona obbligata a collaborare certifica che dal rilascio dell’attestato non sono stati operati cambiamenti che influiscono sul trasferimento dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare.
3 Il fornitore che non può più garantire la disponibilità a informare e sorvegliare ne informa senza indugio il Servizio SCPT.