Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 3 dicembre 2019)
Art. 51FST con obblighi di sorveglianza ridotti
1 Su richiesta di un FST, il Servizio SCPT lo dichiara FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 26 cpv. 6 LSCPT) se:
a.
offre i propri servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell’istruzione e della ricerca;
b.
non raggiunge i due valori seguenti:
1.
incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno),
2.
fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.
2 Per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 22 capoverso 2.
3 Gli FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono obbligati a comunicare per scritto al Servizio SCPT, fornendo i corrispondenti giustificativi, che:
a.
non offrono più i loro servizi unicamente nel settore dell’istruzione e della ricerca; o
b.
hanno raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 per il secondo esercizio consecutivo; la comunicazione avviene entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
4 Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.
5 Un FST deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro due ed entro 12 mesi dal momento in cui il Servizio SCPT decide di cessare di considerarlo un FST con obblighi di sorveglianza ridotti.