Ordinanza
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Art. 74 Disposizioni transitorie
1 Le sorveglianze ordinate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza proseguono immutate. Le proroghe e l’eliminazione di tali misure sono eseguite con i tipi precedenti di sorveglianza. 2 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, i collegamenti test che sussistono secondo la prassi anteriore sono soppressi. 3 I FST che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, presentano al Servizio SCPT una domanda per essere classificati come FST con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51 sono considerati tali dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per la durata della procedura. Il Servizio SCPT può negare tale classificazione per la durata della procedura se l’approvazione della domanda è improbabile. L’articolo 51 capoverso 5 non si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazione finora assoggettati all’obbligo di notifica. 4 Al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, i FST e i fornitori di servizi di comunicazione con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 22 adeguano i loro sistemi per attuare i nuovi requisiti quanto all’identificazione degli utenti (art. 19) e alla registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile (art. 20). 5 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 52 adeguano i loro sistemi per poter fornire le informazioni secondo gli articoli 38 e 39. 6 Al più tardi 24 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza:
7 Fino alla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, acquistato con il programma STC17:
8 Al più tardi entro 12 mesi dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, gli FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l’articolo 22 adeguano i propri sistemi per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 35–37 e 40–42 nonché articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 in modo automatizzato tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento (art. 18 cpv. 2) e per poter eseguire la ricerca flessibile dei nomi secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43. 17 FF 2015 2543 |