Ordinanza
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Art. 14 Obblighi dei FSP
1 Ciascun FSP deve essere in grado di fornire le informazioni di cui all’articolo 20 LSCPT e di eseguire i tipi di sorveglianza di cui all’articolo 16, nella misura in cui le informazioni e le sorveglianze riguardano servizi da esso offerti. 2 Ciascun FSP deve essere in grado di ricevere ed eseguire le domande di informazioni e gli ordini di sorveglianza durante gli orari d’ufficio ordinari. |