Ordinanza
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Art. 19 Identificazione degli utenti
1 I FST, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 22, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 52 e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l’identificazione degli utenti con mezzi adeguati. 2 I FST devono garantire con mezzi adeguati l’identificazione di tutti gli utilizzatori finali dei punti di accesso WLAN pubblici gestiti professionalmente. |
