Ordinanza
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Art. 21 Termini di conservazione
1 I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari (art. 22 e 52) devono conservare ed essere in grado di trasmettere le indicazioni sui servizi di telecomunicazione e quelle ai fini dell’identificazione per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine. I FST devono conservare i dati per l’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell’autorizzazione di accesso al punto di accesso WLAN pubblico e per sei mesi dopo la sua scadenza. 2 I FST, eccetto quelli con con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell’articolo 51, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 52 devono conservare e trasmettere per sei mesi i seguenti dati per l’identificazione:
3 I metadati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti non appena il termine di conservazione è scaduto e nessun altro atto normativo prevede che debbano o possano essere conservati più a lungo. |