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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 22Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari
1 Il servizio SCPT dichiara che un fornitore di servizi di comunicazione derivati ha obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:
a.
100 domande di informazioni negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
b.
un fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell’attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore.
2 Se un fornitore controlla ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni13 una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerati come un’unità.
3 I fornitori che superano o non raggiungono i valori di cui al capoverso 1 lettera b devono comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e consegnare i giustificativi corrispondenti.
4 Su richiesta, i fornitori devono presentare al Servizio SCPT in particolare i dati necessari per verificare i valori di cui al capoverso 1 lettera b e i documenti giustificativi. Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.
5 Un fornitore oggetto di una dichiarazione secondo cui ha obblighi di informazione supplementari deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni entro due mesi e la disponibilità a fornire informazioni entro dodici mesi dalla decisione.