Ordinanza
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Art. 26 Tipi di informazioni in generale
1 I fornitori interessati forniscono i seguenti tipi di informazioni sui servizi di telecomunicazione o sui servizi di comunicazione derivati:
2 Le autorità possono chiedere ai fornitori le informazioni da fornire secondo la presente ordinanza soltanto conformemente alla procedura prevista nell’ordinanza medesima. |