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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 26Tipi di informazioni in generale
1 I fornitori interessati forniscono i seguenti tipi di informazioni sui servizi di telecomunicazione o sui servizi di comunicazione derivati:
a.
informazioni sugli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con art. 35, 40, 42 e 43);
b.
informazioni sui servizi (art. 36–39 e 41);
c.
altre informazioni:
1.
informazioni sulle modalità di pagamento (art. 44),
2.
richiesta di copie dei documenti di identità (art. 45),
3.
richiesta di copie delle fatture (art. 46),
4.
richiesta di copie del contratto (art. 47),
5.
informazioni sui dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48).
2 Le autorità possono chiedere ai fornitori le informazioni da fornire secondo la presente ordinanza soltanto conformemente alla procedura prevista nell’ordinanza medesima.