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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 28Tipi di sorveglianza
1 I fornitori interessati devono eseguire i seguenti tipi di sorveglianza in tempo reale per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati:
a.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 54);
b.
la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 55);
c.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per le applicazioni (art. 56 e 58);
d.
la sorveglianza in tempo reale di contenuti e metadati per le applicazioni (art. 57 e 59).
2 I fornitori interessati devono eseguire i seguenti tipi di sorveglianza retroattiva per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati:
a.
la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 60);
b.
la sorveglianza retroattiva dei metadati per le applicazioni (art. 61 e 62);
c.
la determinazione dell’ultima posizione attiva dell’apparecchiatura terminale mobile (art. 63);
d.
la ricerca per zona di copertura dell’antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 o 65).
3 I fornitori interessati devono eseguire i seguenti tipi di ricerche d’emergenza (art. 67):
a.
la determinazione dell’ultima posizione attiva dell’apparecchiatura terminale mobile (art. 67 lett. a);
b.
la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. b);
c.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. c);
d.
la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. d).
4 I fornitori interessati devono eseguire i seguenti tipi di ricerche di condannati (art. 68):
a.
la determinazione dell’ultima posizione attiva dell’apparecchiatura terminale mobile (art. 68 lett. a);
b.
la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. b);
c.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. c);
d.
la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. d).
5 I fornitori interessati devono eseguire la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile mediante la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68a).14
14 Introdotto dal n. I 12 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).