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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 29Qualità dei dati trasmessi
1 La qualità dei dati trasmessi è considerata garantita quando:
a.
il trasferimento dei dati soddisfa i requisiti stabiliti dal DFGP;
b.
il trasferimento avviene senza perdita di dati e senza interruzioni; e
c.
i dati della sorveglianza o le informazioni trasmessi corrispondono al mandato di sorveglianza o alla domanda di informazioni.
2 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della qualità dei dati della sorveglianza o delle informazioni trasmessi fino al momento della trasmissione.
3 Se constatano lacune nella qualità dei dati trasmessi, il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente senza indugio. Il Servizio SCPT, dopo aver sentito il fornitore, stabilisce la gravità delle lacune e il modo di operare per eliminarle. Il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente, regolarmente e prontamente in merito allo stato dell’eliminazione delle lacune.