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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 30Collegamenti test
1 Il Servizio SCPT può eseguire collegamenti test e collaborare a tal fine con le autorità di perseguimento penale e il SIC. Tali collegamenti servono segnatamente per:
a.
garantire la qualità del trasferimento dei dati da parte delle persone obbligate a collaborare al Servizio SCPT e alle autorità di perseguimento penale;
b.
verificare la disponibilità a informare e sorvegliare delle persone obbligate a collaborare;
c.
testare il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
d.
scopi di formazione;
e.
produrre dati di riferimento.
2 Il Servizio SCPT può incaricare le persone obbligate a collaborare di partecipare alla produzione dei dati relativi ai test. Elabora un piano di test dopo aver sentito le persone obbligate a collaborare.
3 Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti.
4 Le autorità di perseguimento penale e il SIC possono parimenti eseguire a proprie spese dei test ai fini della garanzia della qualità e della formazione. Presentano la relativa domanda al Servizio SCPT e versano gli emolumenti.