Ordinanza
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Art. 53 Accesso agli impianti
1 Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l’accesso ai propri impianti rendono loro possibile, nei limiti necessari alla sorveglianza, l’accesso a edifici, apparecchi, linee, sistemi, reti e servizi. 2 Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D’intesa con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT. |