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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure alla fornitura di informazioni sui servizi postali e di telecomunicazione.
2 Essa si applica:
a.
alle autorità che dispongono la sorveglianza e alle autorità che dirigono il procedimento;
b.
alle autorità d’approvazione;
c.
alle autorità di polizia federali, cantonali e comunali;
d.
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
e.
alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
f.
alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo;
g.
al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT);
h.
ai fornitori di servizi postali (FSP);
i.
ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);
j.
ai fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);
k.
ai gestori di reti di telecomunicazione interne;
l.
alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;
m.
ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.