Ordinanza
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Art. 20 Registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile
1 Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l’identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d’identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. Una copia ben leggibile del documento d’identità deve essere conservata. 2 Per le persone fisiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
3 Per le persone giuridiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
4 Se il cliente non ha un abbonamento devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
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