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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 20Registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile
1 Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l’identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d’identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. Una copia ben leggibile del documento d’identità deve essere conservata.
2 Per le persone fisiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
a.
il cognome e il nome;
b.
la data di nascita;
c.
il tipo di documento, il numero del documento e il Paese o l’organizzazione di emissione;
d.
l’indirizzo;
e.
se nota, la professione;
f.
la cittadinanza.
3 Per le persone giuridiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
a.
il nome, la sede e i dati di contatto;
b.
il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201013 sul numero d’identificazione delle imprese;
c.
se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti dei servizi del fornitore.
4 Se il cliente non ha un abbonamento devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
a.
il momento della consegna dei mezzi di accesso;
b.
il luogo di consegna (nome e indirizzo completo);
c.
il nome della persona incaricata della consegna.