Ordinanza
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Art. 30 Collegamenti test
1 Il Servizio SCPT può eseguire collegamenti test e collaborare a tal fine con le autorità di perseguimento penale e il SIC. Tali collegamenti servono segnatamente per:
2 Il Servizio SCPT può incaricare le persone obbligate a collaborare di partecipare alla produzione dei dati relativi ai test. Elabora un piano di test dopo aver sentito le persone obbligate a collaborare. 3 Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti. 4 Le autorità di perseguimento penale e il SIC possono parimenti eseguire a proprie spese dei test ai fini della garanzia della qualità e della formazione. Presentano la relativa domanda al Servizio SCPT e versano gli emolumenti. |