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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 52Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari
1 Il servizio SCPT dichiara, mediante decisione, che un fornitore di servizi di comunicazione derivati ha obblighi di sorveglianza supplementari (art. 27 cpv. 3 LSCPT) se ha raggiunto uno dei valori seguenti:
a.
incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
b.
fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell’attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore.
2 L’articolo 22 capoversi 2–5 si applica per analogia.