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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
del 15 novembre 2017 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 6Obbligo del segreto
La sorveglianza o la fornitura di informazioni sono eseguite in modo tale da evitare che la persona interessata o terzi non autorizzati ne vengano a conoscenza.