Ordinanza
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Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi 12
1 Al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi, il Servizio SCPT, i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) forniscono un servizio di picchetto durante il quale sono sempre raggiungibili per riparare eventuali guasti e, nella misura in cui sono tenuti a farlo secondo gli articoli 18 e 50, garantire le prestazioni seguenti:
2 Le autorità annunciano per telefono le prestazioni di cui al capoverso 1 al servizio di picchetto del Servizio SCPT, a meno che le informazioni siano fornite in forma automatizzata tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento. 3 Le domande di informazioni particolari e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) non sono né accettati né trattati al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi. 4 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), i FSCD e i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) che dispongono già di un servizio di picchetto interno comunicano al Servizio SCPT i dati di contatto aggiornati del proprio servizio di picchetto. In casi di particolare urgenza, il Servizio SCPT è autorizzato a contattarli attraverso questo canale anche al di fuori degli orari d’ufficio ordinari e nei giorni festivi. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |