Ordinanza
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Art. 13 Statistica delle misure di sorveglianza con apparecchi tecnici speciali e programmi informatici speciali
1 Il pubblico ministero o il giudice istruttore militare pubblicano annualmente una statistica sugli apparecchi tecnici speciali e sui programmi informatici speciali impiegati per le sorveglianze nell’anno civile trascorso (art. 269bis cpv. 2 e 269ter cpv. 4 CPP o art. 70bis cpv. 2 e 70ter cpv. 4 PPM). La statistica fornisce informazioni sul tipo di reato. 2 Il pubblico ministero o l’Ufficio dell’auditore in capo del DDPS trasmette la statistica al Servizio SCPT nel primo trimestre dell’anno successivo. Nella statistica sono inclusi soltanto gli interventi conclusi nell’anno in esame. 3 Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica consolidata. Questa non contiene alcuna informazione sul Cantone dell’autorità che dispone la sorveglianza o sull’autorità federale che dispone la sorveglianza. |