Ordinanza
|
Art. 17 Domande di informazioni
1 Le domande di informazioni delle autorità di cui all’articolo 15 LSCPT rivolte ai FST, ai FSCD 15e ai gestori di reti di telecomunicazione interne, nonché le informazioni fornite da questi alle autorità sono trasmesse con procedura di richiamo o mediante le interfacce tramite il sistema di trattamento secondo l’OST-SCPT16. 2 Se la procedura di richiamo tramite il sistema di trattamento non è disponibile per motivi tecnici, le domande di informazioni e le informazioni fornite alle autorità possono essere inoltrate al Servizio SCPT per posta o telefax. 3 In casi urgenti le autorità possono presentare le domande di informazioni al Servizio SCPT per telefono e trasmettere successivamente la domanda di informazioni conformemente al capoverso 1 o 2. 4 Nella domanda di informazioni devono essere indicati, oltre ai dati previsti per i singoli tipi di informazione, il numero massimo di pacchetti di dati da trasmettere e, se disponibili, i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza. 15 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 2 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |