Ordinanza
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Art. 20 Verifica dei dati degli utenti di servizi di telefonia mobile 22
1 Per i servizi di telefonia mobile, il FST verifica, alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione dei servizi, l’identità dell’utente conformemente agli articoli 20a e 20b. 2 Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest’ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione dei servizi. 3 Il FST verifica in modo adeguato che il rivenditore abbia registrato e identificato correttamente l’utente e abbia trasmesso al FST i dati forniti e la copia del documento d’identità presentato. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |