Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
Art. 20cConsegna di mezzi di accesso e attivazione di servizi per il SIC e le autorità di polizia 27
1 Su richiesta del SIC o di un’autorità di polizia federale o cantonale, il Servizio SCPT funge da intermediario tra un FST e l’autorità in questione nella conclusione di un contratto concernente la consegna di mezzi di accesso e l’attivazione di servizi. Il contratto prevede che i dati di cui all’articolo 20b siano accessibili soltanto a una cerchia molto ristretta di persone degne di fiducia. D’accordo con il Servizio SCPT, il FST definisce i metodi per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.
2 Il Servizio SCPT verifica l’identità delle persone autorizzate a ottenere mezzi di accesso e servizi a nome delle autorità e trasmette al FST i dati necessari per la consegna dei mezzi di accesso e per l’attivazione dei servizi. Il FST documenta internamente i mezzi di accesso consegnati alle autorità e i servizi attivati a nome delle stesse.
3 I mezzi di accesso e i servizi di cui al presente articolo possono essere impiegati soltanto nell’ambito del diritto applicabile all’autorità in questione.
27 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).