Ordinanza
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Art. 21 Termini di conservazione 28
1 I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:
2 I FST devono conservare i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell’autorizzazione di accesso al WLAN pubblico gestito professionalmente e per sei mesi dopo la sua scadenza. 3 Ai fini dell’identificazione, devono conservare per sei mesi i dati sull’assegnazione univoca degli indirizzi IP per l’accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all’articolo 37. 4 I FST che offrono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere i dati degli utenti di cui agli articoli 20a e 20b nonché la copia del documento d’identità per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine. 5 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell’identificazione:
6 Ai fini dell’identificazione, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettere a e b. 7 I metadati di cui al capoverso 5 devono essere distrutti non appena scade il termine di conservazione, a condizione che nessun altro atto normativo preveda che debbano o possano essere conservati più a lungo. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |