1 I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:
- a.
- i FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo l’articolo 22 o 52: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1;
- b.
- i FST: anche le indicazioni su identificativi attribuiti a lungo termine secondo l’articolo 48a.
2 I FST devono conservare i dati relativi all’identificazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell’autorizzazione di accesso al WLAN pubblico gestito professionalmente e per sei mesi dopo la sua scadenza.
3 Ai fini dell’identificazione, devono conservare per sei mesi i dati sull’assegnazione univoca degli indirizzi IP per l’accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all’articolo 37.
4 I FST che offrono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere i dati degli utenti di cui agli articoli 20a e 20b nonché la copia del documento d’identità per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.
5 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell’identificazione:
- a.
- i metadati sugli identificativi dei dispositivi effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 36 capoverso 1 lettera b numero 4 e 41 capoverso 1 lettera b numero 2;
- b.
- i metadati sull’assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l’accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39; e
- c.
- i metadati per la determinazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione per i servizi di telefonia e multimediali, per poter fornire le informazioni di cui all’articolo 48c.
6 Ai fini dell’identificazione, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettere a e b.
7 I metadati di cui al capoverso 5 devono essere distrutti non appena scade il termine di conservazione, a condizione che nessun altro atto normativo preveda che debbano o possano essere conservati più a lungo.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).