Ordinanza
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Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l’esecuzione di sorveglianze
I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l’esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest’ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell’esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l’esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT. BGE
140 IV 181 (1B_19/2014) from 28. Mai 2014
Regeste: Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 263 ff. StPO; Art. 23 ff. VÜPF; Erhebung von E-Mails beim Anbieter von Fernmeldediensten ("Provider"). Vom Beschuldigten auf dem Server abgerufene E-Mails können beschlagnahmt, nicht abgerufene durch eine Echtzeit-Überwachung erhoben werden (E. 2). |