Ordinanza
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Art. 53 Accesso agli impianti 101
1 Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l’accesso ai propri impianti rendono loro possibile l’accesso a edifici, dispositivi, linee, sistemi, reti e servizi nei limiti necessari alla sorveglianza o ai collegamenti test (art. 30). 2 Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D’accordo con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT. 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |