Art. 54 Tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete 102
1 Il tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete nel settore della telefonia mobile. 2 Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato: - a.
- il momento dell’accesso alla rete o del distacco dalla stessa: la data, l’ora, il tipo di evento e la tecnologia nonché, se del caso, il motivo del distacco;
- b.
- il tipo di accesso alla rete nel momento esaminato;
- c.
- le informazioni AAA del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare gli identificativi dell’utente e l’IMSI o il SUPI associati;
- d.
- gli indirizzi IP assegnati al servizio di accesso alla rete sorvegliato e ai dispositivi associati nonché la data e l’ora della rispettiva assegnazione;
- e.
- gli elementi di indirizzo e gli identificativi disponibili del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare il MSISDN o il GPSI e l’IMSI o il SUPI associati;
- f.
- gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei dispositivi associati del servizio di accesso alla rete sorvegliato, usati nel momento esaminato (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
- g.
- il tipo, la data e l’ora di inizio ed eventualmente di fine degli eventi che modificano le caratteristiche tecniche del servizio di accesso alla rete sorvegliato o la sua gestione della mobilità e, se note, le cause di tali eventi;
- h.
- i dati attuali di localizzazione del target, delle celle utilizzate o dell’accesso non 3GPP utilizzato, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati come tali, compresi i dati di localizzazione riguardanti il target dedotti dai messaggi di segnalazione NAS e, nel caso dei sistemi EPS e 5GS, i dati di localizzazione integrati, se disponibili, dalla marca temporale connessa o dall’età dei dati di localizzazione;
- i.
- se possibile, informazioni sulla rete che forniva precedentemente il servizio e su quella che lo fornisce attualmente;
- j.
- informazioni sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, sul loro motivo, sul cambio dell’elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target;
- k.
- per la tecnologia 5G, anche informazioni sull’attribuzione di un nuovo identificativo temporaneo del target.
3 I dati di localizzazione comprendono le marche temporali associate e, se disponibile, il tipo di tecnologia di accesso alla rete utilizzato nonché: - a.
- gli identificativi (p. es. identificativo della cella o della zona) e le coordinate geografiche delle celle e, se del caso, le direzioni principali di trasmissione delle celle nonché, per un gruppo di celle radio (combined cell), altri dati di localizzazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;
- b.
- la posizione del target determinata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche assieme al valore di incertezza associatooppure sotto forma di poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico;
- c.
- altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target oppure delle celle; o
- d.
- in caso di un accesso non 3GPP:
- 1.
- gli identificativi o un’altra designazione idonea (p. es. nome dell’hotspot) dell’accesso non 3GPP, l’indirizzo IP sorgente pubblico per la connessione sicura del target al gateway nonché, nel caso di NAT, il numero di porta sorgente e il protocollo, o
- 2
- l’identificativo dell’accesso alla rete e, se disponibile, l’indirizzo postale di tale accesso.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).
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