1 Le sorveglianze ordinate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza proseguono immutate. Le proroghe e l’eliminazione di tali misure sono eseguite con i tipi precedenti di sorveglianza.
2 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, i collegamenti test che sussistono secondo la prassi anteriore sono soppressi.
3 I FST che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, presentano al Servizio SCPT una domanda per essere classificati come FST con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51 sono considerati tali dall’entrata in vigore della presente ordinanza e per la durata della procedura. Il Servizio SCPT può negare tale classificazione per la durata della procedura se l’approvazione della domanda è improbabile. L’articolo 51 capoverso 5 non si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazione finora assoggettati all’obbligo di notifica.
4 Al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, i FST e i FSCD128 con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 22 adeguano i loro sistemi per attuare i nuovi requisiti quanto all’identificazione degli utenti (art. 19) e alla registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile (art. 20).
5 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l’articolo 51, e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l’articolo 52 adeguano i loro sistemi per poter fornire le informazioni secondo gli articoli 38 e 39.
6 Al più tardi 24 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza:
- a.
- devono poter essere forniti i metadati dei tentativi di comunicazione nell’ambito delle sorveglianze retroattive;
- b.
- i FST devono adeguare dal profilo tecnico i sistemi di cui dispongono affinché i dati dei servizi di posta elettronica possano essere forniti secondo gli articoli 58, 59 e 62. Fino a tale data devono fornire i dati dei servizi di posta elettronica secondo la prassi seguita sino ad allora.
7 Fino alla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, acquistato con il programma STC129:
- a.
- il Servizio SCPT può allestire le statistiche (art. 12) secondo il diritto anteriore;
- b.
- le informazioni (art. 35–48) e sorveglianze (art. 54–68) si svolgono ancora con il sistema esistente, i precedenti formati e i relativi moduli. Sono trasmesse con un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal Servizio SCPT, per posta o telefax; l’articolo 17 capoversi 1 e 2 non è applicabile;
- c.
- le informazioni con ricerca flessibile di nomi secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43 non sono possibili; dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento sono eseguite soltanto con gli FST e i fornitori di servizi di telecomunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l’articolo 22 che hanno debitamente adeguato i loro sistemi.
8 Al più tardi entro 12 mesi dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, gli FST e i FSCD con obblighi di informazione supplementari secondo l’articolo 22 adeguano i propri sistemi per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 35–37 e 40–42 nonché articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 in modo automatizzato tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento (art. 18 cpv. 2) e per poter eseguire la ricerca flessibile dei nomi secondo l’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43.