Ordinanza
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Art. 74b Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023 131
1 I FST garantiscono la disponibilità a fornire le informazioni di cui agli articoli 48a e 48c entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023. 2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all’articolo 48b dalla messa in esercizio del loro primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull’interfaccia radio. 3 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 lettera b entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023. 4 Devono attuare l’integrazione della sorveglianza retroattiva di cui all’articolo 61 lettera j entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023 e garantire la memorizzazione dei dati necessari a tal fine entro 18 mesi dall’entrata in vigore di detta modifica. 5 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale. 6 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, affinché:
7 Adegua il suo sistema di trattamento affinché le informazioni di cui all’articolo 48b possano essere fornite in modo standardizzato dalla messa in esercizio del primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull’interfaccia radio e possano essere rilevate nelle statistiche. 8 Adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale affinché le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c possano essere effettuate in modo standardizzato e rilevate nelle statistiche. 131 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |