Ordinanza
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Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di FSCD con obblighi supplementari 17
1 I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT:
2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata. 3 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dal fornire le informazioni di cui all’articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue:
4 I FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell’articolo 22 o 52 forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui agli articoli 48a–48c. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |