Ordinanza
|
Art. 18c Comunicazione del numero di pacchetti di dati al momento di fornire informazioni 20
Se il numero di pacchetti di dati trovati supera il valore massimo indicato nella domanda, la persona obbligata a collaborare ne comunica soltanto il numero. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). |