Ordinanza
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Art. 19 Identificazione degli utenti
1 I FST, i FSCD con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 22, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell’articolo 52 e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l’identificazione degli utenti con mezzi adeguati. 2 I FST devono garantire con mezzi adeguati l’identificazione di tutti gli utilizzatori finali dell’accesso WLAN21 pubblici gestiti professionalmente. 21 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). La correzione del 26 mar. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 125). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |