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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
Art. 20aProva dell’identità di persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile 23
1 Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell’identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:
a.
un passaporto svizzero o straniero;
b.
una carta d’identità svizzera o straniera; o
c.
una carta di soggiorno per stranieri secondo gli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200724 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
2 Devono essere rilevati i seguenti dati dell’utente:
a.
in base al documento presentato:
1.
i cognomi e i nomi,
2.
la data di nascita,
3.
il tipo e il numero del documento, nonché il Paese o l’organizzazione di emissione,
4.
le cittadinanze;
b.
l’indirizzo;
c.
se nota, la professione.
3 Se il cliente non ha un abbonamento, devono essere inoltre rilevati i seguenti dati:
a.
la data e l’ora della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione dei servizi;
b.
il nome e l’indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;
c.
i cognomi e i nomi della persona che effettua il rilevamento.
4 Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato. Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati di cui ai capoversi 2 e 3 nonché la copia del documento.
23 Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).