Ordinanza
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Art. 22 FSCD con obblighi di informazione supplementari
1 Il servizio SCPT dichiara che un FSCD ha obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:
2 Se un fornitore controlla ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni29 una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerati come un’unità. 3 I fornitori che superano o non raggiungono i valori di cui al capoverso 1 lettera b devono comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e consegnare i giustificativi corrispondenti. 4 Su richiesta, i fornitori devono presentare al Servizio SCPT in particolare i dati necessari per verificare i valori di cui al capoverso 1 lettera b e i documenti giustificativi. Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale. 5 Un fornitore oggetto di una dichiarazione secondo cui ha obblighi di informazione supplementari deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni entro due mesi e la disponibilità a fornire informazioni entro dodici mesi dalla decisione. |