Ordinanza
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Art. 29 Qualità dei dati trasmessi
1 La qualità dei dati trasmessi è considerata garantita quando:
2 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della qualità dei dati della sorveglianza o delle informazioni trasmessi fino al momento della trasmissione. 3 Se constatano lacune nella qualità dei dati trasmessi, il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente senza indugio. Il Servizio SCPT, dopo aver sentito il fornitore, stabilisce la gravità delle lacune e il modo di operare per eliminarle. Il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente, regolarmente e prontamente in merito allo stato dell’eliminazione delle lacune. |