Ordinanza
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Art. 4 Esecuzione della sorveglianza
1 Per ciascun caso specifico, il Servizio SCPT determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all’esecuzione della sorveglianza, sempreché dette misure non risultino direttamente dalle norme vigenti riguardanti in particolare i tipi di di informazioni e di sorveglianza standardizzati. 2 La persona obbligata a collaborare che, a seguito di problemi d’esercizio, è impossibilitata ad adempiere i propri obblighi in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ne informa immediatamente il Servizio SCPT e motiva successivamente tale inadempienza per scritto. Il Servizio SCPT informa immediatamente le persone obbligate a collaborare se, a seguito di suoi problemi d’esercizio, la sorveglianza non può essere effettuata. 3 Indipendentemente dalla causa del problema, la persona obbligata a collaborare deve memorizzare temporaneamente e successivamente consegnare senza indugio almeno i metadati della sorveglianza in tempo reale non trasmessi. Se i metadati della sorveglianza in tempo reale non sono più disponibili o sono incompleti, la persona obbligata a collaborare deve consegnare senza indugio i corrispondenti metadati della sorveglianza retroattiva conformemente alle istruzioni impartite dal Servizio SCPT. |