Ordinanza
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Art. 74a Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2022 relativa alla localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile 130
1 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 12 mesi dal rinnovo del componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale al fine di poter eseguire le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile in modo standardizzato e registrarle nella statistica. 2 I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) adeguano i loro sistemi entro 12 mesi dal rinnovo del componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale al fine di poter eseguire le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a) in modo standardizzato. 3 Finché le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non possono essere eseguite in modo standardizzato secondo l’articolo 68a, i fornitori eseguono i tipi di sorveglianza secondo l’articolo 54 e, all’occorrenza, secondo gli articoli 56 e 63. Il Servizio SCPT trasmette alle autorità legittimate i dati di cui agli articoli 54 e 63. Trasmette i dati di cui all’articolo 56 soltanto nella misura prevista dall’articolo 68a. Se il suo sistema di trattamento non può garantire questa cernita, il Servizio SCPT non trasmette alcun dato. Distrugge i dati non trasmessi. Gli emolumenti e le indennità sono calcolati in funzione dei tipi di sorveglianza ordinati (art. 54, 56 e 63). 130 Introdotto dal n. I 12 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301). |