Ordinanza del DFI
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Art. 2 Servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106 b capoverso 1 OAMal
1 Il servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal notifica i dati relativi alla riduzione dei premi secondo la LAMal7 e all’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC8. 2 L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal notifica i dati necessari per l’esecuzione della ORPMUE. Essa è equiparata a un servizio cantonale ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal.9 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2537). |