Ordinanza del DFI
|
|
Art. 4 Piattaforma informatica per lo scambio di dati
1 Per lo scambio di dati, i servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori (membri della rete) utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica. 2 Essi sono responsabili delle notifiche, ne assicurano la codificazione e la rintracciabilità dal mittente al ricevente e assumono i costi della realizzazione, anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione dei dati tra loro e Sedex. |
