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Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)
del 13 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 4Piattaforma informatica per lo scambio di dati
1 Per lo scambio di dati, i servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori (membri della rete) utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica.
2 Essi sono responsabili delle notifiche, ne assicurano la codificazione e la rintracciabilità dal mittente al ricevente e assumono i costi della realizzazione, anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione dei dati tra loro e Sedex.