Ordinanza del DFI
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Art. 7 Dati da notificare
1 I membri della rete notificano i dati necessari secondo gli standard RP per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1. 2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 degli standard RP.15 3 I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal non possono notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC16 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5527). 16 RS 831.30 |