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Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)
del 13 novembre 2012 (Stato 1° luglio 2020)
Art. 7Dati da notificare
1 I membri della rete notificano i dati necessari secondo gli standard RP per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1.
2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 degli standard RP.15
3 I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal non possono notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC16 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5527).