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Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2015)
Art. 77Disposizione transitoria
I Cantoni possono presentare domande di rimborso delle spese secondo l’articolo 3 della legge federale del 21 marzo 197316 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero fino al 30 aprile 2016.