Ordinanza
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Art. 1 Rete di contatti
(art. 9 cpv. 1 LSEst) Le rappresentanze curano le relazioni sia con le istituzioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 LSEst (istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero) sia con altre organizzazioni che operano specificatamente in ambito economico, scientifico, culturale e sociale con cui la comunità locale degli Svizzeri ha dei legami. |