Ordinanza
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Art. 14 Firma di domande di referendum e iniziative popolari federali
(art. 16 cpv. 1 LSEst) 1 Gli Svizzeri all’estero che firmano domande di referendum o di iniziative popolari federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone. 2 Come domicilio indicano l’indirizzo all’estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto. |