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Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst)
Art. 14Firma di domande di referendum e iniziative popolari federali
(art. 16 cpv. 1 LSEst)
1 Gli Svizzeri all’estero che firmano domande di referendum o di iniziative popolari federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.
2 Come domicilio indicano l’indirizzo all’estero (compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.