Ordinanza
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Art. 15
1 La Confederazione può sostenere progetti dei Cantoni nell’ambito dello sviluppo, dell’acquisto e della garanzia della qualità di sistemi elettronici volti a facilitare l’esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all’estero. 2 Il contributo ai Cantoni in quest’ambito ammonta al massimo al 40 per cento delle spese generate direttamente dal progetto. 3 Le spese d’esercizio non sono computabili. La Cancelleria federale può fissare aliquote massime per le spese di personale computabili e definire più precisamente le spese computabili generate direttamente dal progetto. 4 Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare:
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